Articolo 57 - Ipotesi di accordo disciplina rapporto personale degli enti pubblici
Articolo 56Articolo 58
Versione
24 ottobre 1979
Art. 57.
Disposizioni regolamentari in materia di equo indennizzo
Ai fini della liquidazione dell'equo indennizzo e delle spese di cura nei casi di menomazioni dell'integrita' fisica verificatesi, manifestatesi o consolidatasi prima dell'entrata in vigore del decreto del Presidente della Repubblica 26 maggio 1976, n. 411 , per la cui definizione gli enti avevano, precedentemente alla entrata in vigore del decreto medesimo, adottato apposite norme regolamentari approvate dai Ministeri vigilanti, si applicano le disposizioni regolamentari stesse.
Entrata in vigore il 24 ottobre 1979
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