Articolo 9 del Decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11
Articolo 8Articolo 10
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25 febbraio 2009
Art. 9. Modifiche al codice di procedura penale


1. Al codice di procedura penale sono apportate le seguenti modificazioni:
a) dopo l'articolo 282-bis sono inseriti i seguenti:
"Art. 282-ter (Divieto di avvicinamento ai luoghi frequentati dalla persona offesa). - 1. Con il provvedimento che dispone il divieto di avvicinamento il giudice prescrive all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati dalla persona offesa ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o dalla persona offesa.
2. Qualora sussistano ulteriori esigenze di tutela, il giudice puo' prescrivere all'imputato di non avvicinarsi a luoghi determinati abitualmente frequentati da prossimi congiunti della persona offesa o da persone con questa conviventi o comunque legate da relazione affettiva ovvero di mantenere una determinata distanza da tali luoghi o da tali persone.
3. Il giudice puo', inoltre, vietare all'imputato di comunicare, attraverso qualsiasi mezzo, con le persone di cui ai commi 1 e 2.
4. Quando la frequentazione dei luoghi di cui ai commi 1 e 2 sia necessaria per motivi di lavoro ovvero per esigenze abitative, il giudice prescrive le relative modalita' e puo' imporre limitazioni.
"Art. 282-quater (Obblighi di comunicazione). - 1. I provvedimenti di cui agli articoli 282-bis e 282-ter sono comunicati all'autorita' di pubblica sicurezza competente, ai fini dell'eventuale adozione dei provvedimenti in materia di armi e munizioni. Essi sono altresi' comunicati alla parte offesa e ai servizi socio-assistenziali del territorio.";
b) all'articolo 392, il comma 1-bis e' sostituito dal seguente:
"1-bis. Nei procedimenti per i delitti di cui agli articoli 572, 609-bis, 609-ter, 609-quater, 609-quinquies, 609-octies, 612-bis, 600, 600-bis, 600-ter, anche se relativo al materiale pornografico di cui all'articolo 600-quater.1, 600-quinquies, 601 e 602 del codice penale il pubblico ministero, anche su richiesta della persona offesa, o la persona sottoposta alle indagini possono chiedere che si proceda con incidente probatorio all'assunzione della testimonianza di persona minorenne ovvero della persona offesa maggiorenne, anche al di fuori delle ipotesi previste dal comma 1.";
c) al comma 5-bis dell'articolo 398:
1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";
2) le parole: "vi siano minori di anni sedici" sono sostituite dalle seguenti: "vi siano minorenni";
3) le parole: "quando le esigenze del minore" sono sostituite dalle seguenti: "quando le esigenze di tutela delle persone";
4) le parole: "l'abitazione dello stesso minore" sono sostituite dalle seguenti: "l'abitazione della persona interessata all'assunzione della prova";
d) al comma 4-ter dell'articolo 498:
1) le parole: "e 609-octies" sono sostituite dalle seguenti: ", 609-octies e 612-bis";
2) dopo le parole: "l'esame del minore vittima del reato" sono inserite le seguenti: "ovvero del maggiorenne infermo di mente vittima del reato".
Entrata in vigore il 25 febbraio 2009
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