Articolo 3 della Legge costituzionale 9 febbraio 1948, n. 1
Articolo 2Articolo 4
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21 febbraio 1948
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10 dicembre 1967
Art. 3. ((COMMA ABROGATO DALLA L. COSTITUZIONALE 22 NOVEMBRE 1967, N. 2)) I giudici della Corte costituzionale non possono essere rimossi, ne' sospesi dal loro ufficio se non con decisione della Corte, per sopravvenuta incapacita' fisica o civile o per gravi mancanze nell'esercizio delle loro funzioni.
Finche' durano in carica, i giudici della Corte costituzionale godono della immunita' accordata nel secondo comma dell'art. 68 della Costituzione a membri delle due Camere. L'autorizzazione ivi prevista e' data dalla Corte costituzionale.
Entrata in vigore il 10 dicembre 1967
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