Articolo 117 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 116Articolo 118
Versione
24 maggio 1974
Art. 117. (Rifusione del trattamento gia' liquidato)

Nel caso di riunione o di ricongiunzione di servizi, il dipendente che per il servizio reso in precedenza abbia conseguito pensione o assegno, normale o di privilegio, ne perde il godimento ed e' tenuto a rifondere le rate percepite durante la nuova prestazione di servizio effettuando la rifusione in unica soluzione oppure ratealmente mediante trattenute sullo stipendio, sulla paga o sulla retribuzione; le trattenute, la cui misura non puo' superare un quinto di detti assegni di attivita', sono operate per un periodo massimo di dieci anni.
Il dipendente che abbia conseguito indennita' per una volta tanto e' tenuto a rifonderla in unica soluzione oppure ratealmente mediante la stessa trattenuta di cui al primo comma e, in questo caso, con l'interesse al saggio legale decorrente dalla data di inizio del nuovo rapporto.
Le rate di cui ai commi precedenti, non ancora versate alla data della definitiva cessazione dal servizio, vengono recuperate sul nuovo trattamento di quiescenza, diretto e di riversibilita', con trattenute non superiori al quinto della misura mensile del trattamento stesso.
Qualora sia liquidata una nuova indennita' per una volta tanto, il recupero si effettua mediante detrazione dall'indennita' stessa.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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