Articolo 219 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 218Articolo 220
Versione
24 maggio 1974
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Versione
21 luglio 2005
Art. 219. (Diritto al trattamento normale)

Il dipendente collocato a riposo d'ufficio in base all'art. 165 dello stato giuridico del personale della Azienda autonoma delle ferrovie dello Stato, di cui alla legge 26 marzo 1958, n. 425 , e successive modificazioni, ha diritto alla pensione normale qualunque sia l'anzianita' di servizio maturata.
Nei confronti del dipendente, che sia gia' titolare di pensione ordinaria diretta a carico dello Stato o del Fondo pensioni, i limiti di servizio di cui al quadro 9 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1970, n. 1077 , sono sostituiti dal limite unico di servizio di anni quindici, sia agli effetti del collocamento a riposo d'ufficio sia agli effetti della liquidazione della pensione.
Nei casi di decadenza e di dimissioni dall'impiego, il dipendente consegue il diritto alla pensione dopo aver maturato venti anni di servizio effettivo.
Alla dipendente dimissionaria che abbia contratto matrimonio spetta, ai fini del compimento dell'anzianita' stabilita nel terzo comma, un aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni. ((41)) In tutti gli altri casi di cessazione dal servizio, il diritto alla pensione si acquista al compimento del decimo anno di servizio effettivo.
Il personale cui non spetti la pensione ai sensi dei commi precedenti ha diritto ad una indennita' per una volta tanto purche' abbia compiuto un anno intero di servizio effettivo.
--------------- AGGIORNAMENTO (41) La Corte costituzionale, con sentenza 7 - 15 luglio 2005, n.281 (in G.U. 1a s.s. 20/07/2005, n.29) ha dichiarato l'illegittimita' costituzionale del comma 4 dell'art. 219, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), "nella parte in cui non prevede che il beneficio dell'aumento del servizio effettivo fino al massimo di cinque anni spetti anche alle dipendenti dimissionarie non coniugate con prole a carico".
Entrata in vigore il 21 luglio 2005
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