Articolo 10 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 9Articolo 11
Versione
24 maggio 1974
Art. 10. (Disposizioni comuni)

A favore dei dipendenti statali per i quali e' previsto il trattamento di quiescenza a carico del bilancio dello Stato e' ammesso il computo dei servizi e dei periodi, anteriori alla nomina, indicati dagli articoli seguenti del presente capo.
Il diritto al computo di detti servizi e periodi puo' essere esercitato in tutto o in parte.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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