Articolo 194 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 193Articolo 195
Versione
24 maggio 1974
Art. 194. (Inabilita' a proficuo lavoro)

Per comprovare lo stato di inabilita' a proficuo lavoro puo' essere prodotto dall'interessato un certificato del medico provinciale, di un ufficiale medico in servizio permanente effettivo o dell'ufficiale sanitario del comune attestante tale stato e il carattere permanente di esso alla data della morte del dipendente ovvero alla data del raggiungimento della maggiore eta', se successiva con l'indicazione delle cause dell'inabilita'.
Qualora l'interessato abbia prodotto documentazione diversa da quella indicata nel comma precedente ovvero abbia omesso di produrre certificazione medica, l'ufficio dispone gli accertamenti sanitari presso le competenti commissioni mediche ospedaliere.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
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