Articolo 207 del Decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092
Articolo 206Articolo 208
Versione
24 maggio 1974
Art. 207. (Revoca o modifica su domanda nuova)

Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Entrata in vigore il 24 maggio 1974
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente