Art. 207. (Revoca o modifica su domanda nuova)
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.
Fuori dei casi previsti negli articoli precedenti, il provvedimento puo' essere sempre revocato o modificato quando l'interessato presenti una domanda nuova che incida su materia che non abbia formato oggetto del precedente provvedimento.