Articolo 6 - Accordo della Legge 1 febbraio 2012, n. 6
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17 febbraio 2012

ARTICOLO 6

Sicurezza dell'aviazione civile

Le parti riaffermano l'importanza di una stretta cooperazione nel settore della sicurezza dell'aviazione civile. In tale ambito le parti si impegnano a intensificare la cooperazione anche in relazione alle operazioni di volo, in particolare per consentire lo scambio di informazioni che possono risultare importanti per la sicurezza della navigazione aerea internazionale, la partecipazione alle rispettive attivita' di controllo o l'esecuzione di attivita' di controllo congiunte nel settore della sicurezza dell'aviazione civile e lo sviluppo di iniziative e progetti congiunti, anche con paesi terzi.
La cooperazione in parola sara' sviluppata nel quadro dell'Accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile tra il Canada e la Comunita' europea, fatto a Praga il 6 maggio 2009, in relazione alle materie disciplinate da tale accordo.
I certificati di navigabilita', i brevetti di idoneita' e le licenze rilasciati o convalidati da una parte tramite le rispettive autorita' aeronautiche, conformemente alle disposizioni applicabili dell'Accordo di cooperazione in materia di sicurezza dell'aviazione civile tra il Canada e la Comunita' europea, sono riconosciuti validi dall'altra parte e dalle rispettive autorita' aeronautiche ai fini dell'esercizio di servizi aerei, a condizione che tali certificati o licenze siano stati rilasciati o convalidati quantomeno in virtu' e in conformita' delle norme stabilite dalla convenzione.
Se i privilegi o le condizioni delle licenze o dei certificati di cui al paragrafo 2, rilasciati dalle autorita' aeronautiche di una parte a qualsiasi persona o compagnia aerea o in relazione a un aeromobile utilizzato nell'esercizio di servizi aerei, consentono di applicare norme meno rigorose di quelle minime stabilite dalla convenzione e se tale differenza e' stata notificata all'Organizzazione internazionale dell'aviazione civile, o qualora dette autorita' applichino una norma o norme piu' rigorose o diverse dalle norme stabilite ai sensi della convenzione, l'altra parte puo' chiedere consultazioni tra le parti nell'ambito del comitato misto allo scopo di chiarire le pratiche in oggetto. Finche' le consultazioni non consentono di pervenire a una soluzione consensuale e in uno spirito di reciproca accettazione dei rispettivi certificati e licenze, le parti continuano a riconoscere i certificati e le licenze convalidate dalle autorita' aeronautiche dell'altra parte.
Qualora l'Accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile tra il Canada e la Comunita' europea, fatto a Praga, il 6 maggio 2009, preveda disposizioni che disciplinano la reciproca accettazione di certificati e licenze, ogni parte applica tali disposizioni.
Conformemente alla legislazione applicabile e nell'ambito dell'Accordo in materia di sicurezza dell'aviazione civile tra il Canada e la Comunita' europea, fatto a Praga il 6 maggio 2009, per quanto riguarda le questioni contemplate da tale accordo, le parti si impegnano all'accettazione reciproca di certificati e licenze.
Una parte o le sue autorita' aeronautiche competenti possono chiedere in qualsiasi momento che si svolgano consultazioni con l'altra parte o le sue autorita' aeronautiche competenti in merito alle norme e ai requisiti di sicurezza osservati e fatti osservare da queste ultime autorita'. Se, a seguito di tali consultazioni, la parte o le sue autorita' aeronautiche competenti che hanno chiesto le consultazioni ritengono che l'altra parte o le sue autorita' aeronautiche competenti non osservano e non fanno osservare efficacemente norme e requisiti di sicurezza in tali ambiti che, salvo decisioni di senso contrario, siano almeno equivalenti alle norme minime stabilite dalla convenzione, esse notificano all'altra parte o alle sue autorita' aeronautiche competenti le loro conclusioni e le misure che ritengono necessarie per conformarsi a tali norme minime. Qualora l'altra parte o le sue autorita' aeronautiche competenti non adottino le necessarie misure correttive entro un termine di quindici (15) giorni o entro un altro termine concordato, la parte o le sue autorita' aeronautiche competenti che hanno chiesto le consultazioni sono legittimate a revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o a sospendere o limitare altrimenti le operazioni di una compagnia aerea soggetta ai controlli di sicurezza da parte dell'altra parte o delle sue autorita' aeronautiche competenti.
Ciascuna parte accetta che qualsiasi aeromobile gestito da o per conto di una compagnia aerea di una parte possa, quando si trova sul territorio dell'altra parte, essere oggetto di un'ispezione a terra effettuata dalle autorita' aeronautiche dell'altra parte, al fine di verificare la validita' dei pertinenti documenti dell'aeromobile e dei membri dell'equipaggio e lo stato apparente dell'aeromobile e delle sue apparecchiature, purche' tale ispezione non provochi un ritardo irragionevole all'esercizio dell'aeromobile.
Se, dopo aver effettuato l'ispezione a terra, le autorita' aeronautiche di una parte rilevano che un aeromobile o l'esercizio di un aeromobile non sono conformi alle norme minime in vigore in quel momento conformemente alla convenzione o riscontrano che non sono osservate o fatte osservare in modo efficace le norme di sicurezza in vigore in quel momento in virtu' della convenzione, le autorita' aeronautiche di tale parte notificano alle autorita' aeronautiche dell'altra parte responsabili dei controlli di sicurezza della compagnia aerea che gestisce l'aeromobile le loro conclusioni e le misure che ritengono necessarie per conformarsi a tali norme minime.
La mancata adozione delle necessarie misure correttive entro un termine di quindici (15) giorni costituisce motivo legittimo per revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o per sospendere o limitare altrimenti le operazioni della compagnia aerea che gestisce l'aeromobile. Le stesse misure possono essere adottate qualora venga rifiutato l'accesso per effettuare l'ispezione a terra.
Ciascuna parte, tramite le rispettive autorita' aeronautiche competenti, ha la facolta' di adottare misure immediate, compreso il diritto di revocare, sospendere o limitare le autorizzazioni di esercizio o i permessi tecnici o di sospendere o limitare altrimenti le operazioni di una compagnia aerea dell'altra parte, qualora ritenga che tali misure siano necessarie per prevenire un pericolo imminente per la sicurezza dell'aviazione civile. Se praticabile, la parte che adotta tali misure cerca di consultare preventivamente l'altra parte.
Le misure adottate da una parte o dalle sue autorita' aeronautiche competenti in virtu' dei paragrafi 5, 7 o 8 del presente articolo sono sospese nel momento in cui vengono meno i motivi che le hanno determinate.
Entrata in vigore il 17 febbraio 2012
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