ARTICOLO 18
Ambiente
Le parti riconoscono l'importanza della protezione dell'ambiente in sede di definizione e attuazione della politica internazionale in materia di trasporto aereo.
Fatti salvi i diritti e gli obblighi delle parti in virtu' del diritto internazionale e della convenzione, ciascuna parte, nell'ambito della propria giurisdizione sovrana, ha il diritto di adottare e applicare misure adeguate per affrontare l'impatto sull'ambiente delle attivita' di trasporto aereo, a condizione che tali misure siano applicate senza distinzione di nazionalita'.
Le parti riconoscono che, nel quadro dello sviluppo della politica internazionale in materia di trasporto aereo, i costi e i benefici delle misure dirette a proteggere l'ambiente devono essere attentamente valutati. Quando una parte valuta la possibilita' di adottare misure ambientali, essa deve prendere in considerazione il loro possibile impatto negativo sull'esercizio dei diritti contemplati dal presente accordo e, qualora le suddette misure vengano adottate, deve prendere le opportune iniziative per attenuare il loro impatto negativo.
Le parti riconoscono l'importanza di cooperare, nell'ambito di discussioni multilaterali, per valutare gli effetti delle attivita' di trasporto aereo sull'ambiente e l'economia e per garantire che le eventuali misure adottate per attenuare tali effetti siano pienamente coerenti con gli obiettivi del presente accordo.
Quando vengono adottate misure nel settore ambientale, devono essere osservate le norme ambientali applicabili ai trasporti aerei adottate dall'Organizzazione per l'aviazione civile internazionale, negli allegati della convenzione, salvo che siano state notificate differenze.
Le parti si impegnano a consultarsi reciprocamente sulle questioni ambientali, comprese le misure che prevedono di adottare e che potrebbero avere un impatto significativo sui servizi aerei internazionali di cui al presente accordo, al fine di mettere in atto, nella misura del possibile, approcci compatibili. Le consultazioni devono essere avviate entro 30 giorni dal ricevimento di una domanda in tal senso o entro un termine differente concordato dalle parti.