Articolo 3 della Legge 4 febbraio 1966, n. 51
Articolo 2Articolo 4
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6 marzo 1966
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28 giugno 1990
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8 giugno 2017
Art. 3.

La persona che esercita la patria potesta' o la tutela sul bambino o il direttore dell'istituto di pubblica assistenza in cui e' ricoverato, o la persona cui il bambino sia stato affidato da un istituto di pubblica assistenza, e' responsabile dell'osservanza dell'obbligo della vaccinazione.
((COMMA ABROGATO DAL D.L. 7 GIUGNO 2017, N. 73, CONVERTITO CON MODIFICAZIONI DALLA L. 31 LUGLIO 2017, N. 119))
(1)
--------------- AGGIORNAMENTO (1)
La Corte Costituzionale con sentenza del 14-22 giugno 1990, n. 307 (in G.U. 27/6/1990, n. 26) ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale della legge 4 febbraio 1966, n. 51 (Obbligatorieta' della vaccinazione antipoliomielitica) nella parte in cui non prevede, a carico dello Stato, un'equa indennita' per il caso di danno derivante, al di fuori dell'ipotesi di cui all' art. 2043 c.c. , da contagio o da altra apprezzabile malattia causalmente riconducibile alla vaccinazione obbligatoria antipoliomielitica, riportato dal bambino vaccinato o da altro soggetto a causa dell'assistenza personale diretta prestata al primo."
Entrata in vigore il 8 giugno 2017
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