Art. 1. Campo di applicazione 1. Al fine di rafforzare la competitivita' tecnologica dei settori produttivi e di accrescere la quota di produzione e di occupazione di alta qualificazione, nel quadro del programma nazionale per la ricerca (PNR) di cui all' articolo 1, comma 2, del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 , ove adottato, dei programmi dell'Unione europea e degli obiettivi di cui all' articolo 2 della legge 7 agosto 1997, n. 266 , il presente titolo, nel rispetto della normativa comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato per la ricerca e lo sviluppo e per quanto di competenza del Ministero dell'universita' e della ricerca scientifica e tecnologica (MURST), disciplina gli interventi di sostegno alla ricerca industriale, alla connessa formazione e alla diffusione delle tecnologie derivanti dalle medesime attivita'.
2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.
3. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonche' le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , e successive modificazioni".
2. Per ricerca industriale e sviluppo precompetitivo si intendono le attivita' cosi' definite dalla disciplina comunitaria vigente in materia di aiuti di Stato alla ricerca e sviluppo. Ai fini dell'ammissione agli interventi di sostegno di cui al presente titolo, la ricerca industriale puo' prevedere anche attivita' non preponderanti di sviluppo precompetitivo per la validazione dei risultati.
3. Ai sensi del presente titolo si intendono:
a) per imprese, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b);
b) per centri di ricerca, i soggetti di cui all'articolo 2, comma 1, lettera c);
c) per soggetti industriali, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a), b) e c);
d) per soggetti assimilati, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera d);
e) per soggetti assimilati in fase d'avvio, quelli di cui all'articolo 2, comma 1, lettera e);
f) per soggetti associati, quelli di cui all'articolo 2, comma 2;
g) per aree depresse del paese, quelle di cui agli obiettivi 1, 2 e 5 b), di cui al regolamento (CEE) 2052/88 del consiglio del 24 giugno 1988, relativo ai fondi strutturali dell'Unione europea e successive modificazioni, nonche' le zone ammesse a deroga ai sensi dell'articolo 92.3, lettere a) e c), del Trattato di Roma;
h) per CIVR, il comitato di indirizzo per la valutazione della ricerca, di cui all' articolo 5 del decreto legislativo 5 giugno 1998, n. 204 .
((4)) ------------ AGGIORNAMENTO (4)
Il D.L. 22 giugno 2012, n. 83 ,convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 2012, n. 134 ha disposto (con l'art. 63, comma 1, lettera b)) che "A decorrere dalla data di entrata in vigore del decreto di cui all'articolo 62, comma 2, sono abrogati: [...]
b) il decreto legislativo 27 luglio 1999, n. 297 , e successive modificazioni".