Art. 50. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.L. 25 GIUGNO 2008, N. 112 , CONVERTITO, CON MODIFICAZIONI, DALLA L. 6 AGOSTO 2008, N. 133 ))
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24 gennaio 1956
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2 febbraio 1956
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22 dicembre 2008
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Commentario • 1
- 1. Uso primario e uso secondario dei dati sanitari tra deleghe amministrative e aspetti non regolamentatiMichele Di Salvo · https://www.salvisjuribus.it/category/civile/
Giurisprudenza • 11
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 09/11/1981, n. 5909Provvedimento: […] va posta in correlazione con l'Onere imposto al contribuente dal primo comma lettera e) dell'articolo citato di formulare tali indicazioni nel ricorso, e non può quindi trovare applicazione nei procedimenti pendenti instaurati sotto il vigore della previgente disciplina la quale non faceva Obbligo al contribuente di indicare il domicilio o la residenza nel ricorso introduttivo, con riguardo alla comunicazione dell'avviso di udienza, previsto dall'art. 50 della legge 5 gennaio 1956 n. 1, che qualora la raccomandata contenente l'avviso non sia consegnata all'indirizzo indicato sul ricorso, deve essere ripetuta mediante raccomandata spedita all'effettivo domicilio fiscale e, […]Leggi di più...
- efficacia anche per i successivi gradi del giudizio·
- ricorso introduttivo·
- procedimento di primo grado·
- contenzioso tributario (nuovo rito)·
- procedimento·
- tributi (in generale)·
- contenuto·
- indicazione della residenza o del domicilio eletto·
- applicabilità ai procedimenti pendenti al momento di entrata in vigore del nuovo rito·
- esclusione
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 27/02/1978, n. 974Provvedimento: Nella disciplina del procedimento dinanzi alle commissioni tributarie, prima dell'entrata in vigore della riforma di cui al DPR 26 ottobre 1972 n 636, la comunicazione al contribuente della data dell'udienza di discussione del ricorso, da effettuarsi a cura della segreteria della commissione mediante piego raccomandato con avviso di ricevimento (art 50 della legge 5 gennaio 1956 n 1), non puo ritenersi eseguita nel caso in cui da detto avviso risulti la mancata consegna del plico al destinatario, ancorche cio derivi dall'aver questi omesso di partecipare sopravvenuti cambiamenti del domicilio, della residenza o della Sede indicati nel ricorso, […]Leggi di più...
- deposito dell'atto presso la commissione ed affissione di avviso nell'albo del comune·
- commissioni tributarie·
- mancata consegna del plico raccomandato al destinatario·
- contenzioso tributario (vecchio rito)·
- davanti alle commissioni in genere·
- obbligo della segreteria ex art 38 del dpr n 645 del 1958·
- procedimento·
- tributi (in generale)·
- data dell'udienza di discussione del ricorso·
- comunicazione al contribuente
- 3. Cass. civ., sez. I, sentenza 07/12/1973, n. 3321Provvedimento: Proposto ricorso dal contribuente, avverso un accertamento fiscale, alla commissione distrettuale delle imposte, ove, sopravvenuta la morte del ricorrente, sia egualmente emessa la pronunzia nei confronti del defunto e non degli eredi, senza che a questi frattanto sia stata eseguita alcuna notificazione, ne per la prosecuzione del giudizio nei loro confronti (art 42 RDL 7 agosto 1936, n 1639), ne per la comunicazione dell'udienza relativa alla discussione del ricorso (art 50, legge 5 gennaio 1956, n 1), il procedimento deve ritenersi svolto senza le garanzie del contraddittorio, e la decisione deve considerarsi viziata da nullita. […]Leggi di più...
- contribuente·
- tributi (in genere)·
- commissioni tributarie·
- contenzioso tributario·
- violazione del contraddittorio·
- irrilevanza·
- procedimento·
- decisione·
- interruzione del processo·
- pronunzia nei confronti del defunto·
- mancata comunicazione delle generalita e recapito·
- nullita della decisione·
- morte del contribuente·
- applicabilita delle norme del codice di procedura civile·
- deducibilita in appello da parte dell'erede
- 4. Cass. civ., sez. I, sentenza 17/02/1970, n. 374Provvedimento: L'inosservanza da parte delle commissioni tributarie della norma introdotta dall'art 50, terzo comma, della legge 5 gennaio 1956, n 1, che fa divieto al contribuente ed al procuratore delle imposte di partecipare od anche solo assistere alla deliberazione della controversia, comporta la nullita della deliberazione stessa, giacche la decisione deve essere adottata in segreto in camera di consiglio con la partecipazione dei soli giudici che hanno assistito alla discussione. Non implica, invece, nullita il fatto che la decisione del ricorso sia avvenuta alla fine dell'udienza, insieme con quella di altri ricorsi, anziche immediatamente dopo la discussione, avendo la relativa disposizione (art 50 legge 5 gennaio 1956, n 1) carattere semplicemente ordinatorio.*Leggi di più...
- nullita·
- decisioni·
- tributi erariali·
- deliberazione·
- insussistenza·
- partecipazione od assistenza del contribuente o del procuratore delle imposte·
- contenzioso·
- deliberazione con altri ricorsi a fine udienza·
- ricorso alle commissioni tributarie
- 5. Cass. civ., sez. I, sentenza 10/02/1971, n. 342Provvedimento: L'art 50 della legge 5 gennaio 1956, n 1, stabilendo che al contribuente deve essere notificato avviso dell'udienza fissata per la discussione dei ricorsi tributari, intende riferirsi esclusivamente al contribuente che ha proposto il ricorso e non anche agli altri contribuenti, che, non avendo ricorso non sono parti del rapporto procedurale in discussione, e non possono essere danneggiati direttamente dal rigetto di una impugnazione che non hanno proposto.*Leggi di più...
- tributi erariali·
- contenzioso·
- a persona irreperibile·
- adempimento di tutte le formalita·
- notificazione a mezzo di messo comunale·
- sufficienza·
- a contribuente dimorante o non dimorante nel comune·
- manifesta infondatezza·
- differenza·
- giudizio incidentale di legittimita costituzionale·
- necessita·
- notificazione·
- ricorso alle commissioni tributarie·
- momento in cui avviene la notificazione·
- corte costituzionale