Articolo 6 - Accordo della Legge 21 gennaio 2022, n. 7
Articolo 5Articolo 7
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9 febbraio 2022
ARTICOLO 6 - APPLICABILITA' DELLE LEGGI E DEI REGOLAMENTI

Le leggi, i regolamenti e le procedure di una Parte Contraente relative all'ingresso, alla permanenza o alla partenza dal proprio territorio di aeromobili impiegati nella navigazione aerea internazionale o relative all'esercizio e alla navigazione di tali aeromobili devono essere rispettate dai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente all'entrata, durante la permanenza e alla partenza da detto territorio. Le leggi e i regolamenti di una Parte Contraente disciplinanti l'ingresso, lo sdoganamento, la permanenza o il transito, l'emigrazione, l'immigrazione, i passaporti, la dogana e la quarantena debbono essere rispettati dal vettore aereo designato o dai vettori aerei designati dell'altra Parte Contraente nonche' dall'equipaggio, dai passeggeri, merci e posta o per conto dei medesimi, che siano in transito, in ingresso, durante la permanenza e alla partenza dal territorio di tale Parte Contraente. Nel rispetto di leggi e regolamenti in materia di sicurezza, i passeggeri, i bagagli e le merci in transito diretto nel territorio di una Parte Contraente che non lascino l'area aeroportuale riservata a tale scopo sono sottoposti esclusivamente ad un controllo semplificato. I bagagli e le merci in transito diretto sono esenti dal pagamento di dazi doganali ed altre imposte simili.

Entrata in vigore il 9 febbraio 2022
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