Articolo 26 della Legge 11 febbraio 1971, n. 11
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9 marzo 1971
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9 marzo 1972
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6 ottobre 2011
Art. 26. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 2011, N. 150)) ((9)) ---------------- AGGIORNAMENTO (9)
Il D.Lgs. 1 settembre 2011, n. 150 ha disposto (con l'art. 36, commi 1 e 2) che "1. Le norme del presente decreto si applicano ai procedimenti instaurati successivamente alla data di entrata in vigore dello stesso.
2. Le norme abrogate o modificate dal presente decreto continuano ad applicarsi alle controversie pendenti alla data di entrata in vigore dello stesso."
Entrata in vigore il 6 ottobre 2011
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