Articolo 7 del Decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 agosto 1988, n. 325
Articolo 6Articolo 8
Versione
23 agosto 1988
Art. 7. 1. E' consentita in ogni momento, nell'ambito delle dotazioni organiche di cui all'art. 3, la mobilita' dei singoli dipendenti presso la stessa od altre amministrazioni, anche di diverso comparto, nei casi di domanda congiunta di compensazione con altri dipendenti di corrispondente profilo professionale, previo nulla osta dell'amministrazione di provenienza e di quella di destinazione.
Entrata in vigore il 23 agosto 1988
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