Legge 8 agosto 1985, n. 439

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        L' articolo 19 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
        "L'Istituto di studi per la programmazione economica (ISPE) svolge indagini, ricerche e rilevazioni inerenti alla programmazione economica ai fini della preparazione dei documenti programmatici, nonche' alla valutazione preventiva, ove necessario, e all'analisi sullo stato di attuazione dei provvedimenti legislativi di politica economica e sociale e sui loro effetti. Tale attivita' e' svolta con particolare attenzione agli studi sulle tendenze di medio e lungo periodo dell'economia utili alle decisioni di politica economica e sociale del Governo.
        L'ISPE inoltre cura:
        1) la promozione, il coordinamento e l'elaborazione di specifiche indagini, ricerche e rilevazioni;
        2) la collaborazione tecnica con altri soggetti pubblici, anche mediante la partecipazione di proprio personale all'elaborazione ed attuazione di particolari iniziative;
        3) la promozione di qualificati servizi tecnico-scientifici.
        L'Istituto puo' essere chiamato a svolgere indagini e ricerche da parte dei due rami del Parlamento.
        L'Istituto svolge, inoltre, gli incarichi che, mediante convenzione, ad esso vengono conferiti da pubbliche amministrazioni e da enti e organizzazioni, anche internazionali.
        L'Istituto ha personalita' giuridica di diritto pubblico ed e' sottoposto alla vigilanza ed all'alta direzione del Ministro del bilancio e della programmazione economica, il quale, per il perseguimento dei compiti di cui sopra, impartisce le direttive al presidente dell'Istituto".
      • Art. 2.
        Nell' articolo 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , il primo comma e' sostituito dal seguente:
        "Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE, per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Puo' altresi' avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'Istituto".
        NOTE

        Nota all'art. 2:
        Il testo dell' art. 10 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , recante: "Attribuzioni e ordinamento del Ministero del bilancio e della programmazione economica e istituzione del Comitato dei Ministri per la programmazione economica", a seguito della modifica apportata dalla legge qui pubblicata, e' il seguente:
        "Art. 10. - Il segretario della programmazione attende alla preparazione dei documenti programmatici, a tal fine avvalendosi delle indagini, ricerche e rilevazioni dell'ISPE per quanto attiene alla programmazione economica, e dirige la segreteria della programmazione. Puo' altresi' avvalersi, per motivate esigenze di carattere temporaneo e previo assenso del comitato amministrativo, di personale distaccato dall'istituto.
        L'incarico di segretario della programmazione e' conferito con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per il bilancio e per la programmazione economica. Nelle stesse forme l'incarico puo' essere revocato.
        L'incarico e' incompatibile con ogni altra attivita'.
        Se l'incarico e' conferito a persona che sia gia' dipendente dello Stato, si provvede al suo collocamento fuori ruolo nelle forme previste dal rispettivo ordinamento.
        Se l'incarico e' conferito a persona estranea all'amministrazione statale, alla stessa compete il trattamento economico inerente alla qualifica di direttore generale.
        Al segretario della programmazione e' attribuita una indennita' di carica la cui misura sara' determinata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, di concerto con il Ministro per il bilancio e per la programmazione economica e con il Ministro per il tesoro.
        Il segretario della programmazione fa parte del consiglio di amministrazione del Ministero del bilancio e della programmazione economica".
      • Art. 3.
        L' articolo 21 della legge 27 febbraio 1967, n. 48 , e' sostituito dal seguente:
        "Il presidente dell'ISPE e' nominato dal Ministro del bilancio e della programmazione economica tra studiosi particolarmente qualificati nelle discipline economiche.
        Con decreto del Ministro del bilancio e della programmazione economica, di concerto con il Ministro del tesoro, sara' stabilita l'indennita' spettante per detto incarico".