Articolo 39 bis del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
Articolo 39Articolo 39 ter
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1 gennaio 2007
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1 marzo 2009
Art. 39-bis. (Liquidazione del prelievo erariale unico e controllo dei versamenti) 1. Per gli apparecchi previsti all' articolo 110, comma 6, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza , di cui al regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 , e successive modificazioni, l'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, avvalendosi di procedure automatizzate, procede, entro il 31 dicembre del secondo anno successivo a quello per il quale e' dovuto il prelievo erariale unico, alla liquidazione dell'imposta dovuta per i periodi contabili e per l'anno solare sulla base dei dati correttamente trasmessi dai concessionari in applicazione dell'articolo 39, comma 13-bis, lettera e), ed al controllo della tempestivita' e della rispondenza rispetto al prelievo erariale unico dovuto dei versamenti effettuati dai concessionari stessi.
2. Nel caso in cui risultino omessi, carenti o intempestivi i versamenti dovuti, l'esito del controllo automatizzato e' comunicato al concessionario di rete per evitare la reiterazione di errori. Il concessionario di rete che rilevi eventuali dati o elementi non considerati o valutati erroneamente nel controllo dei versamenti, puo' fornire i chiarimenti necessari all'Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato entro i trenta giorni successivi al ricevimento della comunicazione. 3. Con decreti del Ministero dell'economia e delle finanze - Amministrazione autonoma dei monopoli di Stato, sono definite le modalita' di effettuazione della liquidazione del prelievo erariale unico e del controllo dei relativi versamenti, di cui al comma 1. ((29)) --------------- AGGIORNAMENTO (29) Il D.L. 30 dicembre 2008, n. 207 , convertito con modificazioni dalla L. 27 febbraio 2009, n. 14 , ha disposto (con l'art. 42, comma 3) che "Per l'anno 2006, i termini di cui agli articoli 39-bis, comma 1, e 39-ter, comma 1, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , sono prorogati rispettivamente al 30 giugno 2009 ed al 30 giugno 2010."
Entrata in vigore il 1 marzo 2009
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