Articolo 3 del Decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269
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2 ottobre 2003
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26 novembre 2003
Art. 3. Incentivi per il rientro in Italia
di ricercatori Residenti all'estero 1. I redditi di lavoro dipendente o autonomo dei ricercatori ((, che in possesso di titolo di studio universitario o equiparato, siano non occasionalmente residenti all'estero e abbiano svolto documentata attivita' di ricerca all'estero presso universita' o centri di ricerca pubblici o privati per almeno due anni continuativi)) che dalla data di entrata in vigore del presente decreto o in uno dei cinque anni solari successivi ((vengono)) a svolgere la loro attivita' in Italia, e che conseguentemente divengono fiscalmente residenti nel territorio dello Stato, sono imponibili solo per il 10 per cento, ai fini delle imposte dirette, e non concorrono alla formazione del valore della produzione netta dell'imposta regionale sulle attivita' produttive. L'incentivo di cui al presente comma si applica nel periodo d'imposta in cui il ricercatore diviene radicalmente residente nel territorio dello Stato e nei due periodi di imposta successivi ((sempre che permanga la residenza fiscale in Italia.))
Entrata in vigore il 26 novembre 2003
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