Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 2 ottobre 2003 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 1 gennaio 2026 |
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- 1. Sentenza Cassazione Civile n. 1532 del 19https://www.laleggepertutti.it/
Cassazione civile sez. VI, 19/01/2022, (ud. 26/10/2021, dep. 19/01/2022), n.1532 LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE SEZIONE SESTA CIVILE SOTTOSEZIONE L Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Dott. LEONE Margherita Maria – rel. Presidente – Dott. DI PAOLANTONIO Annalisa – Consigliere – Dott. PONTERIO Carla – Consigliere – Dott. AMENDOLA Fabrizio – Consigliere – Dott. BELLE' Roberto – Consigliere – ha pronunciato la seguente: ORDINANZA sul ricorso 20590-2019 proposto da: INPS – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CESARE BECCARIA, 29, presso l'AVVOCATURA CENTRALE DELL'ISTITUTO, rappresentato e …
Leggi di più… - 2. Accertamento Fiscale A Ristoratore: Come DifendersiGiuseppe Monardo · https://avvocaticartellesattoriali.com/blog/ · 23 luglio 2025
- 3. Trasparenza fiscale: dal quadro TN al quadro RN (1)https://www.fiscooggi.it/
I redditi prodotti dalla società trasparente "filtrano" ai soci attraverso il modello di dichiarazione Unico 2005, che consente anche il trasferimento delle ritenute operate a titolo di acconto, dei relativi crediti d'imposta e degli acconti (articolo 115, comma 3, del Tuir), operazioni che trovano un punto di partenza nel quadro TN del modello Unico 2005-SC, che va compilato dalla società trasparente in luogo del quadro RN(1); quest'ultima conserva il compito di determinare il proprio imponibile fiscale, fermo restando l'obbligo di imputarlo a ciascun soggetto che possiede la qualifica di socio alla data della chiusura dell'esercizio. Per i contribuenti che hanno scelto la trasparenza …
Leggi di più… - 4. Diritto Amministrativohttps://www.ildirittoamministrativo.it/
- 5. E. Penco | Le SSUU sul peculato del gestore di apparecchi da giocohttps://www.sistemapenale.it/it/osservatorio-legislazione
Giurisprudenza • +500
- 1. Cass. pen., SS.UU., sentenza 16/10/2025, n. 34036Provvedimento: SENTENZA sul ricorso proposto da RE SI, nato a [...] il [...] avverso la sentenza del 27/02/2023 della Corte di appello di Lecce visti gli atti, il provvedimento impugnato, il ricorso e le memorie; udita la relazione svolta dal componente Antonio Corbo; udito il Pubblico Ministero, in persona del Procuratore generale aggiunto Giulio Romano, che ha concluso chiedendo il rigetto del ricorso; udito l'Avv. David Dell'Atti, difensore del ricorrente, che ha concluso chiedendo l'accoglimento del ricorso e l'annullamento della sentenza impugnata senza rinvio, o, in subordine, con rinvio. Penale Sent. Sez. U Num. 34036 Anno 2025 Presidente: CASSANO MARGHERITA Relatore: CORBO ANTONIO Data Udienza: …Leggi di più...
- dolo specifico·
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- incaricato di pubblico servizio·
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- giurisprudenza contrastante·
- principio di uguaglianza·
- art. 314 cod. pen.·
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- 2. Cass. civ., SS.UU., sentenza 25/07/2025, n. 21271Provvedimento: Civile Sent. Sez. U Num. 21271 Anno 2025 Presidente: D'ASCOLA PASQUALE Relatore: STALLA GIACOMO MARIA Data pubblicazione: 25/07/2025 Sezione Tributaria rimetteva gli atti alla Prima Presidente per l'eventuale assegnazione del ricorso alle Sezioni Unite sul metro di giudizio da adottare - viste anche “la discrasia tra principio unionale e giurisprudenza nazionale”, nonché la mancanza di precise indicazioni “su quanto a fondo ci si debba spingere” - nella valutazione della prova di resistenza e delle difese addotte dal contribuente. Osservano, segnatamente, i giudici rimettenti che: • ferme talune specifiche previsioni di legge, almeno fino alla recente introduzione dell'art. 6 bis nella …Leggi di più...
- contraddittorio preventivo·
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- 3. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6441Provvedimento:Leggi di più...
Civile Sent. Sez. U Num. 6441 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 11/03/2025 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'Azienda AN IT. Il P.G. ha depositato nuova … - momento rilevante·
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- 4. Cass. civ., SS.UU., sentenza 11/03/2025, n. 6443Provvedimento:Leggi di più...
Civile Sent. Sez. U Num. 6443 Anno 2025 Presidente: MANNA ANTONIO Relatore: IOFRIDA GIULIA Data pubblicazione: 11/03/2025 proprio precedente n. 5569/2023, con il quale, nell'ambito di un regolamento preventivo di giurisdizione reso in relazione a giudizio pendente dinanzi al Giudice di Pace di Napoli, tra le stesse parti, si è affermata la giurisdizione della Corte dei Conti , ha ritenuto che fosse necessario un ulteriore approfondimento in merito alla questione, posta nel presente ricorso con motivo di giurisdizione, circa la sussistenza della giurisdizione della Corte dei Conti rispetto ad una azione risarcitoria come quella proposta dall'Azienda LE MO. Il P.G. ha depositato nuova … - società in house·
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- giurisdizione Corte dei Conti·
- art. 172 c.g.c.
- 5. Cass. civ., SS.UU., sentenza 20/07/2022, n. 22727Provvedimento: SENTENZA sul ricorso iscritto al n. 1330/2013 R.G. proposto da: VM METALLI SRL, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DELLA BALDUINA 7, presso lo studio dell'avvocato TROVATO CONCETTA ([...]) rappresentato e difeso dall'avvocato TORRA GIANCARLO ([...]) -ricorrente- contro AGENZIA DELLE ENTRATE DIREZIONE PROVINCIALE ALESSANDRIA, elettivamente domiciliato in ROMA VIA DEI PORTOGHESI 12, presso lo studio dell'avvocato AVVOCATURA Civile Sent. Sez. U Num. 22727 Anno 2022 Presidente: VIRGILIO BIAGIO Relatore: CONTI ROBERTO GIOVANNI Data pubblicazione: 20/07/2022 2 di 30 GENERALE DELLO STATO . (ADS80224030587) che lo rappresenta e difende -controricorrente- avverso SENTENZA di COMM.TRIB.REG. …Leggi di più...
- iva·
- operazioni inesistenti soggette a “reverse charge”·
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Versioni del testo
- Titolo I : Disposizioni per favorire lo sviluppo
- Capo I : Innovazione e ricerca
- Articolo 1Art. 1. Detassazione degli investimenti in ricerca e sviluppo,
tecnologia digitale, export, quotazione in borsa,
stage aziendali per studenti 1. Per i soggetti in attivita' alla data di entrata in vigore del presente decreto, in aggiunta alla ordinaria deduzione e' escluso dall'imposizione sul reddito d'impresa:
a) un importo pari al dieci per cento dei costi di ricerca e di sviluppo iscrivibili tra le immobilizzazioni immateriali; a tale importo si aggiunge il 30 per cento dell'eccedenza rispetto alla media degli stessi costi sostenuti nei tre periodi d'imposta precedenti; le stesse percentuali si applicano all'ammontare delle spese sostenute dalle piccole e medie imprese, come definite dall'Unione europea, che, nell'ambito di distretti industriali o filiere produttive, si aggregano in numero non inferiore a dieci, utilizzando nuove strutture consortili o altri strumenti contrattuali per realizzare sinergie nelle innovazioni informatiche. L'efficacia delle disposizioni del precedente periodo e' subordinata, ai sensi dell'articolo 88, paragrafo 3, del Trattato istitutivo della Comunita' europea, alla preventiva approvazione da parte della Commissione europea;
b) l'importo delle spese direttamente sostenute per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero; sono comunque escluse le spese per sponsorizzazioni; ((18)) c) l'ammontare delle spese sostenute per stage aziendali destinati a studenti di corsi d'istruzione secondaria o universitaria, ovvero a diplomati o laureati per i quali non sia trascorso piu' di un anno dal termine del relativo corso di studi;
d) l'ammontare delle spese sostenute per la quotazione in un mercato regolamentato di cui all'articolo 11.
2. Per il secondo periodo di imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto, l'acconto dell'imposta sul reddito delle persone fisiche e dell'imposta sul reddito delle persone giuridiche e' calcolato, in base alle disposizioni della legge 23 marzo 1977, n. 97 , assumendo come imposta del periodo precedente quella che si sarebbe applicata in assenza delle disposizioni di cui al presente articolo.
2-bis. Le imprese che pianificano e operano gli investimenti detassati di cui al comma 1, ne rilevano progressivamente i dati su apposito prospetto sezionale, sottoscritto dal legale rappresentante.
L'Agenzia delle entrate disciplina le ulteriori modalita' di comunicazione, a consuntivo, con provvedimento del direttore della stessa Agenzia.
3. Ai fini di cui al comma 1, l'attestazione di effettivita' delle spese sostenute e' rilasciata con riferimento a quanto indicato nel prospetto sezionale di cui al comma 2-bis dal presidente del collegio sindacale ovvero, in mancanza, da un revisore dei conti o da un professionista iscritto nell'albo dei revisori dei conti, dei dottori commercialisti, dei ragionieri e periti commerciali o in quello dei consulenti del lavoro, nelle forme previste dall' articolo 13, comma 2, del decreto-legge 28 marzo 1997, n. 79 , convertito, con modificazioni, dalla legge 28 maggio 1997, n. 140 , e successive modificazioni, ovvero dal responsabile del centro di assistenza fiscale. L'effettivita' delle spese di cui alla lettera c) del comma 1 e' comprovata dalle convenzioni stipulate con gli istituti di appartenenza degli studenti, da attestazioni concernenti l'effettiva partecipazione degli stessi o da altra idonea documentazione.
4. L'incentivo di cui al presente articolo si applica alle spese sostenute nel primo periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore del presente decreto.
5. COMMA SOPPRESSO DALLA L. 24 novembre 2003, n. 326 .
6. Per gli investimenti di cui al comma 1, lettera a), il beneficio spetta nei limiti del 20 per cento della media dei redditi relativi, nel massimo, ai tre esercizi precedenti al periodo di imposta cui si applicano le disposizioni del presente articolo. Ai fini del primo periodo gli esercizi in perdita non sono presi in considerazione.
--------------- AGGIORNAMENTO (18) La L. 25 gennaio 2006, n. 29 ha disposto (con l'art. 15, comma 1) che "In attuazione della decisione C (2004) 4746 della Commissione, del 14 dicembre 2004, il regime di aiuti a favore delle imprese che hanno sostenuto, nel periodo d'imposta successivo a quello in corso alla data del 2 ottobre 2003, spese per la partecipazione espositiva di prodotti in fiere all'estero, ai sensi dell' articolo 1, comma 1, lettera b), del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269 , convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326 , e' interrotto a decorrere dal periodo d'imposta per il quale, alla data di entrata in vigore della presente legge, non e' ancora scaduto il termine per la presentazione della relativa dichiarazione dei redditi."