Legge 1 novembre 1972, n. 677

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato ad accettare l'emendamento adottato a Vienna il 29 settembre 1970 dalla XIV conferenza generale dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica (AIEA), a modifica dell'articolo VI, paragrafi A, B, C e D, dello statuto dell'Agenzia stessa, firmato a New York il 26 ottobre 1956.
      • Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data all'emendamento indicato nell'articolo precedente a decorrere dalla sua entrata in vigore in conformita' all'articolo XVIII, paragrafo C 2), dello statuto dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica.

      • Allegato della Legge 1 novembre 1972, n. 677
        Amendement a l'article VI du statut de l'Agence internationale de l'energie atomique

        Parte di provvedimento in formato grafico

        TRADUZIONE NON UFFICIALE

        Nota bene. - I testi facenti fede sono unicamente quelli indicati nello statuto, fra cui il testo in lingua francese qui sopra riportato.

        Emendamento all'articolo VI dello statuto della Agenzia internazionale per l'energia atomica

        a) Sostituire i sottoparagrafi da A. 1 ad A. 3 con il testo seguente:
        "1. Il Consiglio dei governatori uscente designa quali membri del Consiglio i nove Membri dell'Agenzia piu' avanzati nel campo della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie fonte, ed il Membro piu' avanzato nel campo della tecnologia dell'energia atomica, ivi compresa la produzione di materie fonte in ciascuna delle regioni seguenti, ove non risieda nessuno dei nove Membri piu' sopra considerati:
        1) America del Nord
        2) America Latina
        3) Europa Occidentale
        4) Europa Orientale
        5) Africa
        6) Medio Oriente ed Asia del Sud
        7) Asia del Sud-Est e Pacifico
        8) Estremo Oriente.
        2. La Conferenza generale elegge al Consiglio dei governatori:
        a) Venti Membri dell'Agenzia, tenendo debitamente conto di una equa rappresentanza in seno al Consiglio nel suo insieme, dei Membri delle regioni di cui al sottoparagrafo A. 1 del presente Articolo in modo che il Consiglio comprenda sempre in tale categoria cinque rappresentanti della regione "America Latina", quattro rappresentanti della regione "Europa Occidentale", tre rappresentanti della regione "Europa Orientale", quattro rappresentanti della regione "Africa", due rappresentanti della regione "Medio Oriente ed Asia del Sud", un rappresentante della regione "Asia del Sud-Est e Pacifico", e un rappresentante della regione "Estremo Oriente". Nessun Membro di questa categoria puo' al termine del suo mandato, essere rieletto nella stessa categoria per il mandato successivo;
        b) Un altro membro fra i Membri delle regioni seguenti:
        Medio Oriente ed Asia del Sud
        Asia del Sud-Est e Pacifico
        Estremo Oriente;
        c) Un altro membro fra i Membri delle regioni seguenti:
        Africa
        Medio Oriente ed Asia del Sud
        Asia del Sud-Est e Pacifico".
        b) al paragrafo B:
        i) Prima frase - sostituire "sottoparagrafi A-1 e A-2" con "sottoparagrafo A-1";
        ii) Seconda frase - sostituire "sottoparagrafo A-3" con "sottoparagrafo A-2";
        c) Al paragrafo C, sostituire "sottoparagrafi A-1 e A-2" con "sottoparagrafo A-1";
        d) Al paragrafo. D, sostituire "sottoparagrafo A-3" con "sottoparagrafo A-2" e sopprimere la seconda frase.