Legge 16 ottobre 1968, n. 1117

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      Versioni del testo

      • Articolo 1
        Art. 1.
        E' istituito sotto l'alto patronato del Presidente della Repubblica un comitato nazionale per la celebrazione del 50° anniversario della Vittoria, con il compito di predisporre e di organizzare un programma di manifestazioni celebrative sul piano nazionale.
      • Art. 2.
        Il comitato nazionale di cui al precedente articolo e' cosi' composto:
        Presidente del Consiglio dei Ministri, presidente;
        Vice Presidente del Consiglio dei Ministri o, in mancanza, un Ministro designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri, vice presidente;
        un vice Presidente del Senato e un vice Presidente della Camera dei deputati designati dai Presidenti delle rispettive assemblee;
        Ministro per gli affari esteri;
        Ministro per l'interno;
        Ministro per la difesa;.
        Ministro per la pubblica istruzione;
        Ministro per le poste e le telecomunicazioni;
        Ministro per i trasporti e l'aviazione civile;
        Ministro per il turismo e lo spettacolo;
        Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri;
        Presidente della RAI-TV;
        Presidente dell'Associazione nazionale combattenti e reduci;
        Presidente dell'Associazione nazionale famiglie caduti e dispersi in guerra;
        Presidente dell'Associazione nazionale mutilati ed invalidi di guerra;
        Presidente dell'Istituto del nastro azzurro fra combattenti decorati al valor militare e Presidente del Gruppo medaglie d'oro;
        un rappresentante delle associazioni d'arma;
        Capo di stato maggiore della difesa;
        i sindaci di Roma, di Trento, di Trieste e di Vittorio Veneto;
        un rappresentante delle Associazioni giuliane, designato dal Presidente del Consiglio dei Ministri;
        un rappresentante degli italiani all'estero designato dal Ministro per gli affari esteri;
        il presidente dell'Istituto per la storia del Risorgimento italiano;
        due docenti di storia del Risorgimento designati dal Ministro per la pubblica istruzione.
      • Art. 3.
        Alle dipendenze del comitato nazionale e' costituita una giunta esecutiva cosi' composta:
        il Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio dei Ministri, presidente;
        un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per gli affari esteri;
        un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per l'interno; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la difesa; un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per la pubblica istruzione;
        un Sottosegretario di Stato delegato dal Ministro per le poste e telecomunicazioni;
        l'amministratore delegato della RAI-TV;
        un rappresentante dell'Associazione nazionale dei combattenti e reduci.
        Spetta alla giunta esecutiva:
        1) formulare le proposte e le iniziative da sottoporre al comitato nazionale per l'approvazione;
        2) dare attuazione ai deliberati del comitato nazionale.
        La giunta esecutiva si avvarra' di una segreteria da istituirsi con provvedimento del Presidente del Consiglio dei Ministri.