Art. 2. Servizi portuali 1. Sono servizi portuali le attivita' imprenditoriali consistenti nelle prestazioni specialistiche, che siano complementari e accessorie al ciclo delle operazioni portuali, da rendersi su richiesta di soggetti autorizzati allo svolgimento anche in autoproduzione delle operazioni portuali.
2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalita' di trasporto e viceversa.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilita' di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attivita' distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualita' di quest'ultimo in termini di produttivita', celerita' e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attivita' del ciclo.
5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorita' competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale. Nota all'art. 2, comma 2:
- Per il testo dell' art. 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.
2. Per "ciclo delle operazioni portuali" si intende l'insieme delle operazioni di carico, scarico, trasbordo, deposito, movimento in genere delle merci e di ogni altro materiale, rese in ambito portuale dalle imprese, autorizzate ai sensi dell'articolo 16, comma 3, della legge ciascuna nella propria autonomia organizzativa, finalizzato al passaggio del carico o di parte di esso da una nave ad un'altra o ad altra modalita' di trasporto e viceversa.
3. Il carattere specialistico delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla particolare competenza tecnica del fornitore, rappresentata anche dalla disponibilita' di attrezzature e/o macchinari specificatamente dedicati alla fornitura del servizio.
4. Il carattere complementare ed accessorio delle prestazioni da ammettere come servizi portuali e' costituito dalla circostanza che, pur trattandosi di attivita' distinte da quelle facenti parte del ciclo delle operazioni portuali, siano funzionali al proficuo svolgimento del medesimo, contribuiscano a migliorare la qualita' di quest'ultimo in termini di produttivita', celerita' e snellezza, risultino necessarie per eliminare i residui o le conseguenze indesiderate delle attivita' del ciclo.
5. L'individuazione dei servizi ammessi deve essere compiuta da parte dell'autorita' competente, sulla base delle esigenze operative del porto, delle imprese autorizzate e operanti, e delle specifiche necessita' risultanti dall'organizzazione locale del lavoro portuale. Nota all'art. 2, comma 2:
- Per il testo dell' art. 16, comma 3, della legge 28 gennaio 1994, n. 84 , si veda nelle note alle premesse.