Articolo 17 della Legge 6 agosto 1966, n. 625
Articolo 16
Versione
3 settembre 1966
Art. 17.
All'onere derivante dall'applicazione della presente legge per l'anno 1966 si provvede mediante riduzione dello stanziamento del capitolo 3523 dello stato di previsione della spesa del Ministero del tesoro per lo stesso anno, destinato a far fronte ad oneri dipendenti da provvedimenti legislativi in corso.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

Entrata in vigore il 3 settembre 1966