Articolo 15 del Regolamento del Regio decreto 2 dicembre 1929, n. 2262
Articolo 14Articolo 16
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20 gennaio 1930

Art. 15.

Il rilascio da parte dei Comuni e delle Provincie di una parte dei fabbricati dei conventi soppressi per essere destinata, a termine dell'art. 8 della legge, a rettoria della chiesa annessa, e' disposto su domanda dell'Ordinario diocesano con decreto emesso dal Ministro per la giustizia e gli affari di culto di concerto con quello per l'interno.

Entrata in vigore il 20 gennaio 1930
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