Art. 16.
Relazione tra la convenzione e il protocollo
1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.
2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.
3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo addizionale.
4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.
Relazione tra la convenzione e il protocollo
1. Il presente protocollo addizionale integra il protocollo, senza tuttavia modificarlo o emendarlo.
2. Il presente protocollo addizionale non pregiudica i diritti e gli obblighi delle parti contraenti del presente protocollo addizionale ai sensi della convenzione e del protocollo.
3. Salvo diversamente previsto dal presente protocollo addizionale, le disposizioni della convenzione e del protocollo si applicano, mutatis mutandis, al presente protocollo addizionale.
4. Fatto salvo il precedente paragrafo 3, il presente protocollo addizionale lascia impregiudicati i diritti e gli obblighi di una parte ai sensi del diritto internazionale.