Articolo 21 - Protocollo della Legge 16 gennaio 2019, n. 7
Articolo 20
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8 febbraio 2019
Art. 21.


Testi autentici

L'originale del presente protocollo addizionale, i cui testi nelle lingue araba, cinese, inglese, francese, russa e spagnola fanno ugualmente fede, e' depositato presso il segretariato generale delle Nazioni Unite.
In fede di che, i sottoscritti, debitamente autorizzati a tal fine, hanno firmato il presente protocollo addizionale.
Fatto a Nagoya addi' quindici ottobre duemiladieci.
Entrata in vigore il 8 febbraio 2019
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