Art. 33. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
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30 luglio 1952
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13 febbraio 1957
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21 novembre 1964
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31 gennaio 1975
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1 gennaio 1994
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Commentario • 1
- 1. MUTUO DI SCOPO: irrilevante che la finalità sia attuata prima o dopo l’erogazione del finanziamentoAvv. Marco Filesi · https://www.expartecreditoris.it/ · 9 marzo 2018
ISSN 2385-1376 Procedimento patrocinato dallo Studio legale Filesi LA MASSIMA: Nel mutuo c.d. “di scopo”, sia esso convenzionale o legale, la destinazione delle somme mutuate entra nella struttura del negozio connotandone il profilo causale, sicché la nullità di un tale contratto per mancanza di causa, sussiste solo se quella destinazione non sia rispettata, mentre è irrilevante che sia attuata prima o dopo l'erogazione del finanziamento, tanto più in mancanza, specificamente per il mutuo di scopo convenzionale cui sia allegato il c.d. contratto di ausilio, di alcuna norma imperativa, dal contrasto con la quale possa derivarne una nullità, sotto quest'ultimo profilo. Questo il principio …
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Giurisprudenza • 2
- 1. Cass. civ., sez. I, sentenza 22/12/2015, n. 25793Provvedimento: […] Tale conseguenza non può inferirsi, invero, dall'invocato disposto dell'art. 33 della legge n. 949 del 1952, che non può ritenersi applicabile alla fattispecie concreta, concernente un contratto di finanziamento stipulato il 3 ottobre 1997, laddove tale disposizione è stata abrogata dall'art. 161 del d.lgs. 1 settembre 1993 n. 385, con efficacia dall'1 gennaio 1994 (art. 162). […]Leggi di più...
- finanziamento erogato in epoca successiva alla realizzazione dello scopo·
- fondamento·
- nullità·
- mutuo di scopo convenzionale·
- esclusione·
- in genere (nozione, caratteri, distinzioni)·
- mutuo
- 2. Cass. civ., sez. I, sentenza 19/02/1999, n. 1400Provvedimento: […] Ciò posto - e tenuto conto della disciplina legale e di quella contrattuale del rapporto principale (mutuo a scopo legale) de quo - non può esservi dubbio che il mantenimento della qualità (o dello status) di artigiano del mutuatario, quale attestata dalla iscrizione nel relativo albo (art.33 comma 3 della legge n.949 del 1952 e successive modificazioni e integrazioni), "per tutta la durata del finanziamento" (secondo la riportata espressione della clausola di destinazione) - in quanto espressivo della "causa" del contratto (operazione di credito agevolato ad impresa artigiana) - costituisce presupposto e condizione della sua perdurante efficacia. […]Leggi di più...
- temporanea cancellazione dall'albo·
- approvazione·
- mantenimento delle qualità di artigiano del mutuatario·
- conseguenze·
- condizioni·
- necessità·
- credito agevolato·
- ammissione·
- successivo contratto di mutuo·
- procedimento·
- stipulazione·
- credito alle imprese artigiane·
- artigianato