Articolo 19 della Legge 25 luglio 1952, n. 949
Articolo 18Articolo 20
Versione
30 luglio 1952
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13 febbraio 1957
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10 giugno 1962
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1 gennaio 1994
Art. 19. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 1 SETTEMBRE 1993, N. 385))
Entrata in vigore il 1 gennaio 1994
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