ARTICOLO 17
Cooperazione doganale
Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprieta' intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'.
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
Cooperazione doganale
Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprieta' intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'.
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.