Articolo 17 - Accordo della Legge 25 maggio 2016, n. 107
Articolo 16Articolo 18
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21 giugno 2016
ARTICOLO 17
Cooperazione doganale

Le parti si adopereranno con particolare impegno per potenziare la dimensione "sicurezza" del commercio internazionale, anche in merito ai servizi di trasporto, ad assicurare un'applicazione effettiva ed efficiente a livello doganale dei diritti di proprieta' intellettuale, garantendo un approccio equilibrato tra l'agevolazione degli scambi e la lotta alle frodi e alle irregolarita'.
Fatte salve le altre forme di cooperazione previste dal presente accordo, le parti si dichiarano interessate a valutare la possibilita' di concludere in futuro protocolli di cooperazione doganale e di mutua assistenza, nel quadro istituzionale definito dal presente accordo.
Entrata in vigore il 21 giugno 2016
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