Articolo 20 del Decreto legislativo 23 luglio 1996, n. 415
Articolo 19Articolo 21
Versione
1 settembre 1996
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Versione
1 luglio 1998
Art. 20. ((ARTICOLO ABROGATO DAL D.LGS. 24 FEBBRAIO 1998, N. 58)) ((2)) ----------------- AGGIORNAMENTO (2) Il D. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ha disposto (con l'art. 214, comma 2, lettera m)) che il presente articolo e' abrogato, ma il comma 1, lettera e) continua a essere applicato fino alla data di entrata in vigore dei provvedimenti emanati ai sensi dello stesso D.Lgs. 58/1998 .
Entrata in vigore il 1 luglio 1998
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