Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 3 luglio 1960 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 3 luglio 1960 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Le disposizioni della legge 26 dicembre 1958, n. 1119 , con la modificazione recata dalla legge 22 ottobre 1959, n. 938 , si applicano anche per l'ammasso volontario dell'olio di oliva di pressione della campagna 1959-60.
Il limite di spesa complessivo, previsto dall'art. 2 della citata legge 26 dicembre 1958, n. 1119 , e' elevato a lire 700 milioni. - Art. 2.
Alla maggiore spesa di lire 100 milioni, derivante dalla presente legge, si fa fronte mediante riduzione di uguale importo dello stanziamento del capitolo n. 15 dello stato di previsione della spesa del Ministero dell'agricoltura e delle foreste per l'esercizio 1959-60.
Il Ministro per il tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.