Articolo 50 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Articolo 49Articolo 52
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29 dicembre 2007
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4 luglio 2017
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10 novembre 2019
Art. 50. (( (Divieto di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia e di prodotti di moneta elettronica anonimi).)) 1. L'apertura in qualunque forma di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ((nonche' l'emissione di prodotti di moneta elettronica anonimi)) e' vietata.
2. L'utilizzo, in qualunque forma, di conti o libretti di risparmio in forma anonima o con intestazione fittizia ((nonche' l'utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi)) , aperti ((o emessi)) presso Stati esteri, e' vietato.
(( 2-bis. Il divieto di emissione e utilizzo di prodotti di moneta elettronica anonimi, previsto dai commi 1 e 2, decorre dal 10 giugno 2020. )) ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 10 novembre 2019
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