Articolo 60 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
Articolo 59Articolo 58
Versione
29 dicembre 2007
>
Versione
17 ottobre 2012
>
Versione
4 luglio 2017
Art. 60. (( (Inosservanza degli obblighi informativi nei riguardi dell'Unita' di informazione finanziaria e degli ispettori del Ministero dell'economia e delle finanze).)) (( 1. Ai destinatari degli obblighi di trasmissione e informazione nei confronti dell'UIF, previsti dal presente decreto e dalle relative disposizioni attuative, che omettono di fornire alla medesima Unita' le informazioni o i dati richiesti per lo svolgimento delle sue funzioni istituzionali, si applica la sanzione amministrativa pecuniaria da 5.000 euro a 50.000 euro.
2. La medesima sanzione di cui al comma 1 si applica a coloro che, in occasione delle ispezioni di cui all'articolo 5, comma 3, si rifiutino di esibire documenti o comunque rifiutino di fornire notizie o forniscano notizie errate od incomplete. )) ((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 4 luglio 2017
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente