a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;
b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;
c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto.
L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.
3. Le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 2;
b) le modalita' di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di cui al comma 2;
c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;
d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
g) l'entita' ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.)) ((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".