Articolo 45 del Decreto legislativo 21 novembre 2007, n. 231
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Art. 45. (( (Registro dei soggetti convenzionati ed agenti di prestatori di servizi di pagamento e istituti emittenti moneta elettronica).)) (( 1. I prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali, direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, con cadenza semestrale, per l'annotazione in apposito registro pubblico informatizzato, all'uopo istituito presso il medesimo organismo, i seguenti dati relativi ai soggetti convenzionati e agli agenti di cui all'articolo 1, comma 2, lettera nn):
a) il nome, il cognome ovvero la denominazione sociale, completa dell'indicazione del nominativo del responsabile legale e del preposto, del soggetto convenzionato ovvero dell'agente e, ove assegnato, il codice fiscale;
b) l'indirizzo ovvero la sede legale e, ove diversa, la sede operativa del soggetto convenzionato ovvero dell'agente, con indicazione della citta' e del relativo codice di avviamento postale;
c) l'espressa indicazione della prestazione di servizi di rimessa di denaro, per come definiti dall' articolo 1, comma 1, lettera n), del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 11 , ove erogata dal soggetto convenzionato ovvero dall'agente.
2. Nelle ipotesi di cui all'articolo 43, comma 2, lettera e), i prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica e le rispettive succursali direttamente ovvero, limitatamente a quelli aventi sede legale e amministrazione centrale in altro Stato membro, per il tramite del punto di contatto centrale, comunicano all'OAM, per l'annotazione in apposita sottosezione, ad accesso riservato, del registro di cui al comma 1 l'intervenuta cessazione del rapporto di convenzionamento o del mandato, per motivi non commerciali, entro trenta giorni dall'estinzione del rapporto.
L'accesso alla sottosezione e' consentito, senza restrizioni, alla Guardia di Finanza, alla Banca d'Italia e alla UIF, per l'esercizio delle rispettive competenze in materia di vigilanza e di prevenzione e contrasto del riciclaggio e del finanziamento del terrorismo nonche' ai prestatori di servizi di pagamento e agli istituti di moneta elettronica, alle succursali e ai punti di contatto centrale, a salvaguardia della correttezza e della legalita' dei comportamenti degli operatori del mercato.
3. Le modalita' tecniche di alimentazione e consultazione del registro di cui al presente articolo sono stabilite con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, in modo che siano garantiti:
a) l'accessibilita' completa e tempestiva ai dati da parte delle autorita' di cui al comma 2;
b) le modalita' di consultazione della sottosezione da parte dei prestatori di servizi di pagamento e gli istituti di moneta elettronica, delle succursali e dei punti di contatto centrale, per le finalita' di cui al comma 2;
c) la tempestiva annotazione dei dati comunicati dai soggetti di cui al comma 1 e dei relativi aggiornamenti;
d) l'attribuzione di un identificativo unico a ciascuno dei soggetti convenzionati o degli agenti annotati nel registro;
e) l'interfaccia tra la sottosezione ad accesso riservato del registro di cui al comma 2 e gli altri elenchi o registri tenuti dall'OAM, anche al fine di rendere tempestivamente disponibile alle autorita' e agli intermediari di cui al comma 2 l'informazione circa la sussistenza di eventuali provvedimenti di cancellazione o sospensione dai predetti elenchi o registri, adottati, ai sensi della normativa vigente, a carico di un medesimo soggetto;
f) il rispetto delle norme dettate dal codice in materia di protezione dei dati personali nonche' il trattamento dei medesimi esclusivamente per le finalita' di cui al presente decreto;
g) l'entita' ovvero i criteri di determinazione del contributo, dovuto dai soggetti tenuti alle comunicazioni di cui al presente articolo, a copertura integrale dei costi di istituzione, sviluppo e gestione del registro.)) ((23)) ------------- AGGIORNAMENTO (23)
Il D.Lgs. 25 maggio 2017, n. 90 , ha disposto (con l'art. 9, comma 1) che "Le disposizioni emanate dalle autorita' di vigilanza di settore, ai sensi di norme abrogate o sostituite per effetto del presente decreto, continuano a trovare applicazione fino al 31 marzo 2018".
Entrata in vigore il 10 agosto 2025
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