Articolo 9 del Decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503
Articolo 8Articolo 10
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1 gennaio 1993
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23 gennaio 1993
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6 ottobre 2004
Art. 9. Trattamenti di pensione ai lavoratori di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 1. Le disposizioni di cui ai titoli I e III del presente decreto riferite ai lavoratori dipendenti dell'assicurazione generale obbligatoria trovano applicazione anche per gli iscritti alla gestione speciale di cui al decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , relativamente alle pensioni o quote di esse a carico della gestione medesima.
2. Gli articoli 2, 3, 8, 10, 11, 12 e 13 trovano applicazione nei confronti dei regimi aziendali integrativi ai quali e' iscritto il personale di cui all' articolo 2 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 . ((18)) 3. Le variazioni derivanti ai trattamenti pensionistici per effetto di quanto disposto al comma 2 rispetto alla previgente disciplina incidono sul trattamento complessivo di cui all' art. 4 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 , salvo che non sia diversamente disposto in sede di contrattazione collettiva.

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AGGIORNAMENTO (18)
La L. 23 agosto 2004, n. 243 ha disposto (con l'art. 1, comma 55) che al fine di estinguere il contenzioso giudiziario relativo ai trattamenti corrisposti a talune categorie di pensionati gia' iscritti a regimi previdenziali sostitutivi, attraverso il pieno riconoscimento di un equo e omogeneo trattamento a tutti i pensionati iscritti ai vigenti regimi integrativi, l' articolo 9, comma 2, del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , deve intendersi nel senso che la perequazione automatica delle pensioni prevista dall' articolo 11 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 , si applica al complessivo trattamento percepito dai pensionati di cui all' articolo 3 del decreto legislativo 20 novembre 1990, n. 357 .
All'assicurazione generale obbligatoria fa esclusivamente carico la perequazione sul trattamento pensionistico di propria pertinenza.
Entrata in vigore il 6 ottobre 2004
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