Articolo 5 - Accordo della Legge 14 gennaio 2003, n. 8
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30 gennaio 2003
ARTICOLO 5

OBBLIGHI DELLE PARTI IN CONFORMITA' CON ALTRI ACCORDI INTERNAZIONALI
Le forme di cooperazione convenute tra le due Parti, ai sensi del presente Accordo, saranno compatibili con le leggi nazionali delle Parti, non entreranno in contrasto con gli obblighi che scaturiscono per ciascuna delle Parti da altri obblighi internazionali sottoscritti dalle stesse e saranno in conformita' con gli orientamenti politici internazionali delle Parti.
Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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