Articolo 9 - Accordo della Legge 14 gennaio 2003, n. 8
Articolo 8Articolo 10
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30 gennaio 2003
ARTICOLO 9

ASPETTI FINANZIARI

Tutte le competenze finanziarie spettante al personale che partecipa alle attivita' previste nel presente Accordo e nel Programma annuale di cooperazione saranno trattate su base di reciprocita', particolarmente nel caso delle delegazioni, come segue:

- la Parte ospitante fara' fronte alle spese per il vitto e l'alloggio presso strutture militari, alle spese che riguardano il trasporto sul proprio territorio nonche' alle spese inerenti all'assistenza medica e stomatologica d'urgenza;
- la Parte ospite fara' fronte agli oneri finanziari e alle spese per il trasporto internazionale delle proprie delegazioni, nonche' ad ogni altra spesa necessaria, in base ai propri regolamenti.

Nel caso di qualsiasi altra attivita', all'infuori di quelle inerenti alle delegazioni ufficiali, le modalita' per fronteggiare gli oneri finanziari saranno stabiliti caso per caso, in base ad un'intesa.
Ciascuna Parte ha l'obbligo di assicurare il risarcimento per qualsiasi danno provocato a proprieta' privata o di altra natura, causato dai membri delle delegazioni militare nel corso dell'attuazione dei provvedimenti del presente Accordo.

Entrata in vigore il 30 gennaio 2003
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