Articolo 105 - Testo unificato delle leggi sullo statuto speciale per il Trentino Alto Adige
Articolo 104Articolo 102
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5 dicembre 1972
Art. 105.


Nelle materie attribuite alla competenza della regione o della provincia, fino a quando non sia diversamente disposto con leggi regionali o provinciali, si applicano le leggi dello Stato.
Entrata in vigore il 5 dicembre 1972
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