Articolo 2 del Decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7
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31 gennaio 2021
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2 marzo 2021
Art. 2. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DALLA L. 26 FEBBRAIO 2021, N. 21)) ((1)) --------------- AGGIORNAMENTO (1)
La L. 26 febbraio 2021, n. 21 ha disposto (con l'art. 1, comma 2) che "Il decreto-legge 15 gennaio 2021, n. 3 , e il decreto-legge 30 gennaio 2021, n. 7 , sono abrogati. Restano validi gli atti e i provvedimenti adottati e sono fatti salvi gli effetti prodottisi e i rapporti giuridici sorti sulla base dei medesimi decreti-legge 15 gennaio 2021, n. 3, e 30 gennaio 2021, n. 7 ".
Entrata in vigore il 2 marzo 2021
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