2. Agli stessi soggetti di cui al comma 1 si applica altresi' l'interdizione da qualsiasi carica in enti vigilati o partecipati da enti pubblici per un periodo di tempo di dieci anni. La sanzione dell'interdizione e' irrogata con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri, su proposta del Ministro per i rapporti con le regioni e per la coesione territoriale. Alle relative controversie si applica l' articolo 133 del codice del processo amministrativo . ((6)) 3. Qualora, a seguito della dichiarazione di dissesto, la Corte dei conti accerti gravi responsabilita' nello svolgimento dell'attivita' del collegio dei revisori delle Regioni, ove costituito, e degli enti alle medesime riconducibili, i componenti del collegio riconosciuti responsabili in sede di giudizio della predetta Corte non possono essere nominati nel collegio dei revisori delle regioni, degli enti locali e di altri enti pubblici per un periodo fino a dieci anni, in funzione della gravita' accertata. La Corte dei conti trasmette l'esito dell'accertamento anche all'ordine professionale di appartenenza dei revisori per valutazioni inerenti all'eventuale avvio di procedimenti disciplinari. ((6)) ------------- AGGIORNAMENTO (6)
La Corte Costituzionale, con sentenza 16 - 19 luglio 2013, n. 219 (in G.U. 1a s.s. 24/7/2013, n. 30), ha dichiarato "l'illegittimita' costituzionale dell' art. 3, commi 2 e 3, del d.lgs. n. 149 del 2011 , nel testo vigente a seguito della modifica introdotta dall' art. 1, comma 3, lettera a), numero 8), del decreto legislativo 15 novembre 2011, n. 195 (Disposizioni correttive ed integrative al decreto legislativo 2 luglio 2010, n. 104 , recante codice del processo amministrativo a norma dell' articolo 44, comma 4, della legge 18 giugno 2009, n. 69 )".