Articolo 19 - Testo unico delle leggi sull'istruzione superiore
Articolo 18Articolo 20
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22 dicembre 1933
Art. 19.

( Art. 14, R. decreto-legge 23 ottobre 1927, n. 2105 - Art. 11, R. decreto-legge 3 luglio 1930, n. 1176 ).

L'anno accademico comincia il 1° novembre e termina il 31 ottobre dell'anno successivo.

Entrata in vigore il 22 dicembre 1933
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