Legge 17 giugno 1982, n. 557

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      Versioni del testo

      • Art. 1.
        Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976.
      • Articolo 2
        Art. 2.
        Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo.

      • Accord della Legge 17 giugno 1982, n. 557
        ACCORD EUROPEEN
        sur l'echange de reactifs pour la determination des groupes tissulaires




        Parte di provvedimento in formato grafico