Informazioni sulla legge
| Data d'entrata in vigore : | 31 agosto 1982 |
|---|---|
| Data dell'ultima modifica : | 31 agosto 1982 |
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Versioni del testo
- Art. 1.
Il Presidente della Repubblica e' autorizzato a ratificare l'accordo europeo sullo scambio di reattivi per la determinazione dei gruppi tessutali, con protocollo, ed il protocollo addizionale, adottati a Strasburgo rispettivamente il 17 settembre 1974 ed il 24 giugno 1976. - Articolo 2Art. 2.
Piena ed intera esecuzione e' data agli atti internazionali di cui all'articolo precedente a decorrere dalla loro entrata in vigore in conformita' all'articolo 8 dell'accordo.
- Accord della Legge 17 giugno 1982, n. 557ACCORD EUROPEEN
sur l'echange de reactifs pour la determination des groupes tissulaires
Parte di provvedimento in formato grafico