Articolo 23 bis del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Articolo 25
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6 agosto 2011
Art. 23-bis. (( (Consultazione tra gli Stati membri). )) (( 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell' articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete. ))
Entrata in vigore il 6 agosto 2011
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