Art. 23-bis. (( (Consultazione tra gli Stati membri). )) (( 1. Quando uno Stato membro chiede informazioni ai sensi dell' articolo 27, paragrafo 3, della direttiva 2004/38/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 29 aprile 2004 , il Ministero dell'interno - Dipartimento della pubblica sicurezza, attraverso i propri canali di scambio informativo, provvede a fornire gli elementi entro il termine di due mesi dalla data di ricezione della richiesta.
La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete. ))
La consultazione puo' avvenire solo per casi specifici e per esigenze concrete. ))