Articolo 17 del Decreto legislativo 6 febbraio 2007, n. 30
Articolo 16Articolo 18
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11 aprile 2007
Art. 17. Carta di soggiorno permanente per i familiari
non aventi la cittadinanza di uno Stato membro 1. Ai familiari del cittadino comunitario non aventi la cittadinanza di uno Stato membro dell'Unione europea, che abbiano maturato il diritto di soggiorno permanente, la Questura rilascia una "Carta di soggiorno permanente per familiari di cittadini europei".
2. La richiesta di Carta di soggiorno permanente e' presentata alla Questura competente per territorio di residenza prima dello scadere del periodo di validita' della Carta di soggiorno di cui all'articolo 10 ed e' rilasciata entro 90 giorni, su modello conforme a quello stabilito con decreto del Ministro dell'interno.
3. Il rilascio dell'attestazione e' gratuito, salvo il rimborso del costo degli stampati o del materiale utilizzato.
4. Le interruzioni di soggiorno che non superino, ogni volta, i due anni consecutivi, non incidono sulla validita' della carta di soggiorno permanente.
Entrata in vigore il 11 aprile 2007
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