Art. 13. ((PROVVEDIMENTO ABROGATO DAL D.LGS. 26 MAGGIO 2004, N. 154 )).
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11 marzo 1982
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13 marzo 1992
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9 luglio 2004
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- 1. Trib. Palermo, sentenza 14/03/2025, n. 1142Provvedimento: […] “accertato che il Ministero del Tesoro con bonifico n. 3490 emesso in data 12 ottobre 1995 ha accreditato l'intero importo consentito a mutuo, le parti sono addivenute alla stipula del presente contratto…”. La pretesa qui avanzata da è in realtà contraddetta dalla convenzione Parte_1 in data 8/07/1983 stipulata dal Ministero della Marina ER , dal Ministero del Tesoro e dalla Cassa Centrale di Risparmio V.E. ai sensi dell'art. 13 della citata legge n. 41/1982 che all'art. 10 recita espressamente: “Nel caso di inadempimento dei mutuatari si applica il terzo comma dell'art. 10 della legge.Leggi di più...
- indebito arricchimento·
- ripetizione d'indebito·
- art. 10 legge n. 41/1982·
- onere di insinuazione al passivo·
- mutuo peschereccio·
- interessi legali·
- fallimento·
- Fondo Centrale per il Credito EC·
- rivalutazione monetaria·
- responsabilità del creditore