Articolo 14 del Decreto-legge 9 febbraio 2017, n. 8
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Art. 14. Acquisizione di immobili ad uso abitativo per l'assistenza della popolazione 1. In considerazione degli obiettivi di contenimento dell'uso del suolo e riduzione delle aree da destinare ad insediamenti temporanei, le Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria ((, sentiti i comuni interessati)) , possono acquisire a titolo oneroso, al patrimonio dell'edilizia residenziale pubblica, nei rispettivi ambiti territoriali, ((prioritariamente nei comuni di cui agli allegati 1, 2 e 2-bis al decreto-legge n. 189 del 2016 e nei territori dei comuni con essi confinanti,)) unita' immobiliari ad uso abitativo agibili ((o rese agibili dal proprietario, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, entro sessanta giorni dalla sottoscrizione del contratto preliminare di vendita,)) e realizzate in conformita' alle vigenti disposizioni in materia edilizia e alle norme tecniche per le costruzioni in zone sismiche ((contenute nel decreto del Ministro dei lavori pubblici 16 gennaio 1996, pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 29 del 5 febbraio 1996, o nei decreti ministeriali successivamente adottati in materia)) , da destinare temporaneamente ((in comodato d'uso gratuito)) a soggetti residenti in edifici distrutti o danneggiati dagli eventi sismici iniziati il 24 agosto 2016 situati nelle «zone rosse» o dichiarati inagibili con esito di rilevazione dei danni di tipo «E» o «F» secondo la procedura AeDES di cui al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 maggio 2011, ((pubblicato nel supplemento ordinario n. 123 alla Gazzetta Ufficiale n. 113)) del 17 maggio 2011, e al decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 8 luglio 2014, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 243 del 18 ottobre 2014, quale misura alternativa al percepimento del contributo per l'autonoma sistemazione di cui all'articolo 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 388 del 26 agosto 2016 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 201 del 29 agosto 2016,)) e successive modificazioni, ovvero all'assegnazione delle strutture abitative di emergenza (SAE) di cui all'articolo 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 ((, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale n. 222 del 22 settembre 2016)) . ((In ogni caso, non si procede alla sottoscrizione dei contratti di vendita e il contratto preliminare e' risolto di diritto, qualora il proprietario non provveda a rendere agibile, ai sensi di quanto previsto dal testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia edilizia, di cui al decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380, e dalla normativa regionale di attuazione, l'unita' immobiliare entro il termine di sessanta giorni previsto dal periodo precedente)) .
(( 1-bis. La regione pubblica e tiene aggiornato nel proprio sito internet istituzionale l'elenco degli immobili acquistati ai sensi del presente articolo )) 2. Ai fini di cui ((al comma 1)) le Regioni, in raccordo con i Comuni interessati, effettuano la ricognizione del fabbisogno tenendo conto delle rilevazioni gia' effettuate dagli stessi Comuni ai sensi dell'articolo 1, comma 2, dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016 .
3. Le proposte ((di acquisizione)) sono sottoposte ((, ai soli fini dell'assunzione della spesa a carico della gestione emergenziale,)) alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile previa valutazione di congruita' sul prezzo convenuto resa dall'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica con riferimento ai parametri di costo dell'edilizia residenziale pubblica ed alle quotazioni dell'Osservatorio del mercato immobiliare dell'Agenzia delle entrate nonche' valutazione della soluzione economicamente piu' vantaggiosa tra le diverse opzioni, incluse le strutture abitative d'emergenza (SAE).
4. Al termine della destinazione all'assistenza temporanea, la proprieta' degli immobili acquisiti ai sensi del comma 1 puo' essere trasferita senza oneri al patrimonio di edilizia residenziale pubblica dei Comuni ((o dell'ente regionale competente in materia di edilizia residenziale pubblica)) nel cui territorio sono ubicati.
5. Agli oneri derivanti dall'attuazione delle misure previste dal presente articolo si provvede con le risorse finanziarie che sono rese disponibili con le ordinanze adottate ai sensi dell' articolo 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225 , per la gestione della situazione di emergenza.
Entrata in vigore il 11 aprile 2017
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