Articolo 205 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
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19 maggio 2020
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19 luglio 2020
Art. 205. (Disposizioni urgenti in materia di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori) (( 1. Al fine di evitare che gli effetti economici derivanti dalla diffusione del contagio da COVID-19 sulle condizioni di domanda e offerta di servizi marittimi possano inficiare gli esiti delle procedure avviate ai sensi dell'articolo 4 del regolamento (CEE) n. 3577/92 del Consiglio, del 7 dicembre 1992, per l'organizzazione dei servizi di collegamento marittimo in regime di servizio pubblico con le isole maggiori e minori, l'efficacia della convenzione stipulata per l'effettuazione di detti servizi, ai sensi dell' articolo 1, comma 998, della legge 27 dicembre 2006, n. 296 , e dell' articolo 19-ter del decreto-legge 25 settembre 2009, n. 135 , convertito, con modificazioni, dalla legge 20 novembre 2009, n. 166 , e' prorogata fino alla conclusione delle procedure di cui all'articolo 4 del citato regolamento (CEE) n. 3577/92 e comunque non oltre la data del 28 febbraio 2021 )) 2. L'efficacia della disposizione di cui al comma 1 e' subordinata all'autorizzazione della Commissione europea ai sensi dell'articolo 108, paragrafo 3, del Trattato sul funzionamento dell'Unione europea.
3.Agli oneri derivanti dal comma 1, si provvede con le risorse disponibili a legislazione vigente preordinate a tale scopo.
Entrata in vigore il 19 luglio 2020
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