stanziamento di 377,6 milioni di euro nel 2020 e di 600 milioni di euro nel 2021. Il fondo e' ripartito con decreto del Ministro dell'istruzione di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, con l'unico vincolo della destinazione a misure di contenimento del rischio epidemiologico da realizzare presso le istituzioni scolastiche statali e nel rispetto dei saldi programmati di finanza pubblica. Al relativo onere si provvede ai sensi dell'articolo 265.
(7) ((60)) -------------- AGGIORNAMENTO (7)
Il D.L. 14 agosto 2020, n. 104 ha disposto (con l'art. 32, comma 1) che "Il fondo di cui all' articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , e' incrementato di 400 milioni di euro nell'anno 2020 e di 600 milioni di euro nell'anno 2021. Il predetto incremento e' destinato alle finalita' di cui ai commi 2 e 3, delle quali costituisce limite di spesa". -------------- AGGIORNAMENTO (60)
La L. 30 dicembre 2021, n. 234 , come modificata dal D.L. 21 marzo 2022, n. 21 , ha disposto (con l'art. 1, comma 326) che "il Fondo di cui all' articolo 235 del decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34 , convertito, con modificazioni, dalla legge 17 luglio 2020, n. 77 , come ripartito dal decreto del Ministro dell'istruzione, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 274 del 2 settembre 2021 , e' incrementato di 570 milioni di euro per l'anno 2022".