Art. 93. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato (( 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all' articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . )) ((27)) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 .
------------ AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.