Articolo 93 del Decreto-legge 19 maggio 2020, n. 34
Articolo 124Articolo 94
Versione
19 maggio 2020
>
Versione
19 luglio 2020
>
Versione
15 agosto 2020
>
Versione
1 gennaio 2021
>
Versione
23 marzo 2021
Art. 93. Disposizioni in materia di proroga o rinnovo di contratti a termine e di proroga di contratti di apprendistato (( 1. In conseguenza dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, in deroga all' articolo 21 del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 e fino al 31 dicembre 2021, ferma restando la durata massima complessiva di ventiquattro mesi, e' possibile rinnovare o prorogare per un periodo massimo di dodici mesi e per una sola volta i contratti di lavoro subordinato a tempo determinato, anche in assenza delle condizioni di cui all' articolo 19, comma 1, del decreto legislativo 15 giugno 2015, n. 81 . )) ((27)) 1-bis. COMMA ABROGATO DAL D.L. 14 AGOSTO 2020, N. 104 .

------------ AGGIORNAMENTO (27)
Il D.L. 22 marzo 2021, n. 41 ha disposto (con l'art. 17, comma 2) che le disposizioni di cui al comma 1 del presente articolo hanno efficacia a far data dall'entrata in vigore del suindicato decreto e nella loro applicazione non si tiene conto dei rinnovi e delle proroghe gia' intervenuti.
Entrata in vigore il 23 marzo 2021
Iscriviti per avere accesso a tutti i nostri contenuti, è gratuito!
Nessuna carta di credito richiesta
Iscriviti gratuitamente